Lo Statuto
È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione: CARLENTINI-OMAHA ASSOCIATION, con sede legale nel Comune di Carlentini (SR), Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 18.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione non ha finalità di lucro, è apartitica e aconfessionale e svolge attività di promozione e utilità sociale, fondando la propria attività istituzionale ed associativa sui principi della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
L’Associazione, interpretando il sentimento diffuso da decenni tra membri delle due comunità, si pone l’obiettivo di porre in essere tutte le attività finalizzate alla realizzazione del gemellaggio istituzionale tra le città di Carlentini e Omaha, di consolidare lo spirito di amicizia tra le due comunità, nonché le attività a questo connesse.
In particolare, l’Associazione si occupa di:
a) promuovere le iniziative finalizzate al gemellaggio, come atto istituzionale, tra la Città di Carlentini (SR) e la Città di Omaha (Nebraska, U.S.A.);
b) promuovere attività culturali, sociali ed educative con la finalità di intensificare e consolidare le relazioni tra i membri delle due comunità;
c) promuovere scambi culturali ed educativi nell’ambito dell’istruzione, tra le scuole di ogni ordine e grado;
d) promuovere attività di ricerca genealogica, finalizzata alla connessione dei membri delle due comunità ed alla ricostruzione dei rapporti storici e familiari intervenuti tra i membri stessi;
e) promuovere la digitalizzazione di contenuti multimediali di valore storico, inerenti alle relazioni del passato tra le due comunità e la fruizione di questi attraverso piattaforme web ed eventuali musei;
f) sostenere l’Amministrazione locale nell’ambito dell’iniziativa “Turismo delle Radici” promossa dal Ministero degli Esteri;
g) promuovere iniziative turistiche verso le due città;
h) promuovere relazioni commerciali tra le due città, che possano incentivare iniziative di export dei prodotti tipici;
i) promuovere l’artigianato locale, inteso come prodotti e mestieri, presso la città di Omaha;
j) collaborare con le associazioni del territorio, che ne condividano gli scopi e le finalità, in un clima di solidarietà finalizzato al benessere delle comunità interessate;
k) svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco, non esaustivo, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
Le attività sopra menzionate, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazione e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Tesoriere redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
All’associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguirne lo scopo e di sottostare al suo Statuto.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l’ Associazione si propone.
Possono essere soci le persone fisiche, qualunque sia il loro luogo di residenza.
I soci si dividono in due categorie:
– soci ordinari: tutti coloro che sono iscritti all’Associazione e sono in regola con i versamenti delle quote annuali;
– soci benemeriti: tutte quelle persone che il Consiglio Direttivo ha deliberato di considerare appartenenti all’Associazione per meriti o motivi “speciali” e che si sono particolarmente distinte nel promuovere gli obiettivi dell’Associazione.
Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri, ad eccezione dell’obbligo di versare la quota associativa annuale, che non grava sui soci benemeriti.
I soci prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente, non hanno diritto ad alcuna forma di retribuzione, sia diretta che indiretta.
Il numero degli aderenti è illimitato.
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla compilazione e sottoscrizione del modulo di adesione da parte degli interessati ed al contestuale pagamento della quota associativa annuale.
Il socio all’atto di iscrizione esplicita l’impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta all’aspirante associato.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
b) per recesso;
c) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale;
d) per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre ricorso al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le motivazioni del Ricorso ed emetterà un provvedimento finale.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito del provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
I soci hanno diritto a:
a) partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) godere dell’elettorato attivo e passivo;
c) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, sia personalmente recandosi in sede dove sono depositati e/o richiedendone ed ottenendone copia.
I soci sono obbligati a:
d) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
e) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
f) versare la quota associativa annuale;
g) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari;
h) tutelare l’immagine ed il buon nome dell’Associazione.
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere.
L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
I soci minori di età possono votare nelle assemblee tramite l’esercente la responsabilità genitoriale.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo o la metà più uno degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal membro anagraficamente più anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto con modalità informatiche (email; sms ecc.) da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, ma a distanza di almeno 60 minuti, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria:
a) nomina ogni quattro anni i componenti degli organi sociali;
b) approva il bilancio;
c) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
d) approva le linee di indirizzo delle attività annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
e) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
f) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
Per modificare lo Statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
È ammesso lo svolgimento dell’Assemblea con modalità telematiche di volta in volta concordate con i partecipanti.
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con il metodo del voto palese.
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, eletto dall’Assemblea dei soci, ed è formato da tutti i membri necessari alle attività che l’Associazione intende svolgere, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare un’equilibrata rappresentatività degli iscritti, che non sia inferiore a 4 e non superiore a 12 componenti.
I membri del Consiglio Direttivo, assimilabili a coordinatori di attività, rimangono in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. La carica è gratuita.
Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati in regola con il versamento della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo:
a) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
c) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
d) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
e) delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti
disposti dalla normativa vigente;
f) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal membro anagraficamente più anziano tra i presenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta con modalità informatiche (email; sms ecc.) almeno 2 (due) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Di regola è convocato ogni 2 (due) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Segretario, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) per assenza (più di 3 consecutive senza valida giustificazione);
c) revoca da parte dell’Assemblea Ordinaria;
d) sopraggiunte cause di incompatibilità;
e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l’Assemblea provvede alla sostituzione con altro membro, secondo quanto previsto dalle norme del presente Statuto.
I Consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea Ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
Viene eletto dall’Assemblea nella sua prima riunione utile, con voto palese. Dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo e può essere rieletto.
Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci, stabilendo l’ordine del giorno delle relative riunioni, coordinando l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono devolute al membro anagraficamente più anziano del Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Segretario convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.
La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il Segretario verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, specificando il numero ed il nominativo dei presenti, gli ordini del giorno le deliberazioni adottate.
Ogni verbale deve essere firmato e sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i presenti.
Il Segretario viene eletto dall’Assemblea, resta in carica per 4 anni, può essere rieletto e fino alla nuova nomina resta in carica a tutti gli effetti il Segretario uscente. La carica è gratuita.
II Tesoriere predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo che devono essere approvati ogni anno dall’Assemblea, cura gli aspetti di natura contabile e fiscale e può effettuare pagamenti e ricevere somme, a qualsiasi titolo, per conto dell’Associazione, eventualmente utilizzando apposito conto corrente bancario o altri strumenti bancari intestati all’Associazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea, resta in carica per 4 anni, può essere rieletto e fino alla nuova nomina resta in carica a tutti gli effetti il Tesoriere uscente.
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.